Indagini difensive

L’articolo 222 del Codice di Procedura Penale prevede la possibilità di utilizzare servizi di investigazione privata, da parte di difensori legali, come ausilio nella ricerca di elementi probatori a favore del proprio cliente nelle indagini difensive. L’investigazione difensiva può essere esercitata dal difensore per mezzo dell’investigatore privato, già dal conferimento dell’incarico con atto scritto del cliente, in ogni stato e grado del procedimento. È, pertanto, possibile svolgere investigazioni preventive prima che il procedimento penale sia attivato.

Le indagini difensive sono espletate per la tutela di un diritto difendibile nelle opportune sedi di legge e con l’utilizzo di dispositivi, mezzi e strumenti nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Le indagini difensive comprendono:

  •  la richiesta di documenti alle pubbliche amministrazioni
  •  l’accesso ai luoghi interessati dal caso
  •  il colloquio e l’intervista verbalizzata con un potenziale testimone e la sua dichiarazione scritta
  •  il reperimento e la verifica di prove e controprove
  •  perizie scientifiche forensi e l’esame del DNA
  •  rintracciamento, verifica dell’attendibilità e condotta di testimoni e persone informate sui fatti
  •  investigazioni sull’attendibilità di alibi dichiarati dalle parti in causa.
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